CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Attestato prestazione energetica (APE)

L' A.P.E. (prima delle modifiche del decreto 63/2013 veniva chiamato A.C.E.) è il documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un'abitazione o di un appartamento. Esso è uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A4 a G (scala di 10 lettere) le prestazioni energetiche degli edifici.

Riferimenti normativi:

  • Dal 1° ottobre 2015 sono in vigore le nuove "linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" contenute nel DM 26/06/2015. Le novità introdotte dalle nuove disposizioni normative prevedono un nuovo modello di APE, nuovi obblighi per i tecnici certificatori e un metodo di calcolo aggiornato.
  • A livello regionale la Lombardia pubblica sul BURL l'ultimo decreto il 20 marzo 2017 con il DDUO 2456 (dell'8 marzo 2017). Il decreto rappresenta il nuovo testo unico sull'efficienza energetica degli edifici in sostituzione del precedente Decreto 176/2017.
Con il nuovo decreto viene ribadita l'obbligatorietà dell'APE in caso di passaggio di proprietà o locazione onerosa dell'immobile. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, dovranno riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro, l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente.
L'APE diventa, quindi, uno strumento di chiara e immediata comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione energetica dell'immobile, della convenienza economica all'acquisto e alla locazione. Costituisce altresì un efficace strumento per la valutazione della convenienza nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell'immobile stesso.

L'APE è necessario quando: La certificazione energetica è necessaria per tutte le categorie di immobili definite all'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ago. 1993, n. 412, ossia:
  • edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme, abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili, edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari);
  • edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
  • edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  • edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili (quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi, mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto, bar, ristoranti, sale da ballo);
  • edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
  • edifici adibiti ad attività sportive (piscine, saune e assimilabili, palestre e assimilabili, servizi di supporto alle attività sportive);
  • edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
  • edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Restano esclusi dalla certificazione energetica:
  • box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo;
  • i "ruderi", previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà ;
  • gli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici (ma deve essere resa una esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà).
  • Rimangono esclusi anche i fabbricati isolati con una superficie utile totale minore di 50 m2 e gli altri casi specifici previsti al punto 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 192/2005.


* Prezzi "a partire da", al netto del contributo integrativo cassa di previdenza dei periti industriali e iva di legge